Art. 3
Composizione del gruppo
In vigore dal 6 ago 2004
1. Il gruppo è costituito dai rappresentanti, il cui numero non può essere superiore a 45, degli organismi rappresentativi a livello europeo. Questi organismi devono perseguire la tutela di interessi legati ai settori di cui all’, paragrafo 1 e devono soddisfare i requisiti seguenti: devono tutelare interessi generali, devono avere una rappresentatività che si estenda a tutti o alla maggior parte degli Stati membri e devono avere un’esistenza permanente a livello comunitario che consenta un accesso diretto alle risorse dei loro membri, per l’elaborazione di reazioni coordinate e rapide.
2. Entro un mese dalla data di adozione della presente decisione, la Commissione invita gli organismi desiderosi di essere rappresentati nel gruppo a presentare domanda entro un mese; gli organismi devono dimostrare di tutelare gli interessi e di soddisfare i requisiti suddetti.
3. La Commissione sceglie gli organismi che soddisfano i criteri nel modo più adeguato e ne pubblica l’elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Ogni organismo selezionato assicura il coordinamento dei lavori di consultazione e informazione dei propri membri in modo da presentare i punti di vista più rappresentativi possibile delle istanze che esso rappresenta.
Storico versioni
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