Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 ago 2004
È istituito presso la Commissione un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, qui di seguito chiamato il “gruppo”.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:613:oj#art-1