Art. 2
In vigore dal 2 ago 2004
1. La Francia prende tutte le misure necessarie per recuperare da France Télécom l’aiuto di cui all’.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione.
3. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.
4. Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (26).
Storico versioni
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