Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 2004
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di cani, gatti e furetti a fini commerciali secondo quanto previsto all’articolo 16 della direttiva 92/65/CEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) essi provengono dai paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 79/542/CEE o nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003; b) sono scortati da un certificato conforme al modello che figura nell’allegato della presente decisione. Tale certificato è richiesto per l’introduzione in uno Stato membro diverso dall’Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza dai paesi terzi di cui al primo comma, lettera a), e per l’introduzione in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.
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