Art. 9 · 1.   Ai fini del presente accordo

Art. 9

1.   Ai fini del presente accordo

In vigore dal 26 lug 2004
a) per l'UE: tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetstraat, 175 B 1048 Bruxelles; tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2; b) per il Regno di Norvegia, tutta la corrispondenza è indirizzata al Chief Registry Officer del Ministero degli affari esteri norvegese e trasmessa, tramite la Missione della Norvegia presso l'Unione europea, al seguente indirizzo: Missione della Norvegia presso l'Unione europea Registry Officer Rue Archimède/Archimedesstraat 17 B-1000 Bruxelles . 2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.
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