Art. 6
In vigore dal 26 lug 2004
Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti nell', istituisce un'organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli , per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
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