Art. 17
In vigore dal 26 lug 2004
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.
Storico versioni
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