Art. 14
In vigore dal 26 lug 2004
Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all' devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli .
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