Art. 9
1. Ai fini del presente accordo
In vigore dal 26 lug 2004
a)
per l'UE:
tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles.
Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;
b)
per la Bosnia-Erzegovina,
tutta la corrispondenza è indirizzata al Chief Registry Officer del Ministero degli affari esteri della Bosnia-Erzegovina e trasmessa, tramite la missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea, al seguente indirizzo:
Missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea
Registry Officer
Rue Tenbosch/Tenboschstraat, 34
B-1000 Bruxelles.
2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.
Storico versioni
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