Art. 3
In vigore dal 26 lug 2004
Ai fini del presente accordo, si intende per «UE» il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato «Consiglio»), il Segretario Generale/Alto Rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata: «Commissione europea»).
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