Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 2004
1.   L’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo A dell’accordo è sostituito come specificato nell’accluso allegato II del presente accordo. 2.   L’elenco delle autorità nazionali competenti accluso al protocollo A dell’accordo è sostituito dall’accluso allegato III del presente accordo.
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