Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. (2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. (3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. ALLEGATO I Responsabilità e compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella a norma della direttiva 2003/99/CE e del regolamento (CE) n. 2160/2003 1) Aree di competenza a) Identificazione e sviluppo di metodi batteriologici per l'individuazione e, all'occorrenza, la quantificazione della salmonella zoonotica nel bestiame, nei mangimi e negli alimenti, nonché nei campioni ambientali. b) Sottotipizzazione della salmonella zoonotica, con particolare riferimento alla sierotipizzazione, e altre sottotipizzazioni, anche con metodi fenotipici e genetici. c) Test di suscettibilità agli antimicrobici su isolati di salmonella zoonotica. d) Individuazione e sviluppo di metodi immunologici per la salmonella zoonotica. e) Individuazione e sviluppo di metodi di campionamento. 2) Funzioni e compiti generali a) Fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni dettagliate sui metodi analitici, inclusi i metodi di riferimento. b) Coordinare l'applicazione da parte dei laboratori nazionali di riferimento dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando test comparativi e garantendo un seguito appropriato ai test effettuati conformemente a protocolli approvati a livello internazionale, qualora siano disponibili. c) Coordinare, entro il proprio ambito di competenza, le disposizioni pratiche necessarie per applicare i nuovi metodi analitici ed informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in questo campo. d) Organizzare corsi di formazione iniziale e di ulteriore formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e per gli esperti dei paesi in via di sviluppo. e) Fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione, in particolare in caso di contestazione dei risultati di analisi da parte degli Stati membri. f) Cooperare con i laboratori dei paesi terzi con lo stesso ambito di competenza. 3) Funzioni e compiti specifici a) Fornire assistenza tecnica alla Commissione per l'organizzazione di programmi di sorveglianza della salmonella e della relativa resistenza agli antimicrobici conformemente agli della direttiva 2003/99/CE. b) Fornire assistenza tecnica alla Commissione nell'ambito della fissazione degli obiettivi comunitari di cui all' del regolamento (CE) n. 2160/2003. c) Consigliare, all'occorrenza, la Commissione sugli aspetti relativi ai ceppi vaccinali della salmonella e su altri metodi specifici di controllo. d) Fornire assistenza tecnica alla Commissione e, all'occorrenza, partecipare ai forum internazionali relativi alle aree di competenza indicate al punto 1, in particolare per quanto riguarda la standardizzazione e l'applicazione dei metodi analitici. e) Raccogliere dati e informazioni sulle attività sviluppate e sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali di riferimento e informare la Commissione. f) Seguire gli sviluppi nell'epidemiologia della salmonella. g) Cooperare, all'occorrenza, con le strutture comunitarie interessate alla sorveglianza della salmonella, in particolare con la rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità istituita dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), incluse le reti di sorveglianza specializzate. 4) Il laboratorio comunitario di riferimento dovrà attuare un sistema di garanzia della qualità e sarà accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 entro il 12 dicembre 2005. (1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). ALLEGATO II Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella a norma della direttiva 2003/99/CE e del regolamento (CE) n. 2160/2003 1)   Compiti generali a) Collaborare con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza. b) Coordinare all'occorrenza le attività dei laboratori responsabili dell'analisi dei campioni a norma degli della direttiva 2003/99/CE. c) Coordinare le attività dei laboratori responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003/CE. d) Organizzare all'occorrenza test comparativi tra i laboratori di cui alle lettere b) e c) e assicurare un seguito appropriato ai test effettuati. e) Garantire la comunicazione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento alle autorità competenti e ai laboratori di cui alle lettere b) e c). f) Fornire assistenza scientifica e tecnica all'autorità nazionale responsabile del loro ambito di competenza. 2)   Funzioni e compiti specifici a) Partecipare all'occorrenza ai programmi di sorveglianza della salmonella e della relativa resistenza agli antimicrobici a norma della direttiva 2003/99/CE e all'analisi e alle prove per individuare la salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003. b) Organizzare all'occorrenza corsi di formazione per il personale dei laboratori interessati. c) Informare all'occorrenza il laboratorio comunitario di riferimento sugli aspetti relativi ai ceppi vaccinali della salmonella e su altri metodi specifici di controllo. d) Raccogliere dati e informazioni sulle attività sviluppate e sui metodi utilizzati nei laboratori interessati e informare il laboratorio comunitario di riferimento. e) Seguire gli sviluppi nell'epidemiologia della salmonella.
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