Art. 3
Informazioni classificate
In vigore dal 19 lug 2004
1. La Repubblica di Turchia adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (3), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima».
2. Qualora l'Unione europea e la Repubblica di Turchia abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'EUPOL «Proxima».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:812:oj#art-3-6