Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare tale recesso alla Repubblica di Corea. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente P. H. DONNER (1)  GU L 321 del 22.11.1997, pag. 32. (2)  GU L 321 del 22.11.1997, pag. 30. (3)  GU L 321 del 22.11.1997, pag. 41.
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