Art. 2
In vigore dal 19 lug 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare tale recesso alla Repubblica di Corea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. H. DONNER
(1) GU L 321 del 22.11.1997, pag. 32.
(2) GU L 321 del 22.11.1997, pag. 30.
(3) GU L 321 del 22.11.1997, pag. 41.
Storico versioni
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