Art. 6 · Partecipazione di non membri

Art. 6

Partecipazione di non membri

In vigore dal 19 lug 2004
1.   Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali sono invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di esperti. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati. 2.   La Commissione e le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri interessati hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatori attivi. 3.   Un rappresentante del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatore attivo. 4.   I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse di paesi terzi compresi rappresentanti di organizzazioni regionali della pesca, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale possono essere invitati a partecipare come osservatori attivi al consiglio consultivo regionale di cui trattasi quando sono discusse questioni che li riguardano. 5.   Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.
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