Art. 5 · Membri

Art. 5

Membri

In vigore dal 19 lug 2004
1.   I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e da altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca. 2.   Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte al riguardo agli Stati membri interessati. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale. 3.   Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo due terzi dei seggi sono attribuiti a rappresentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca. 4.   Il comitato esecutivo deve comprendere almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.
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