Art. 2
Istituzione di consigli consultivi regionali
In vigore dal 19 lug 2004
1. È istituito un consiglio consultivo regionale per ciascuna delle seguenti voci:
a)
Mar Baltico
b)
Mare Mediterraneo
c)
Mare del Nord
d)
Acque nordoccidentali
e)
Acque sudoccidentali
f)
Stock pelagici
g)
Flotta d'alto mare/oceanica.
2. Le zone geografiche di competenza di ciascun consiglio consultivo regionale sono indicate nell'allegato I. Ciascun consiglio consultivo regionale può creare suddivisioni per trattare questioni concernenti specifiche zone di pesca e regioni biologiche.
Storico versioni
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