Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 19 lug 2004
Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni: 1) «Stato membro interessato»: uno Stato membro che ha un interesse in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale; 2) «settore della pesca»: il sottosettore delle catture, compresi armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, nonché tra l'altro trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili; 3) «altri gruppi di interesse»: tra l'altro gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi.
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