Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 lug 2004
Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:
1)
«Stato membro interessato»: uno Stato membro che ha un interesse in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale;
2)
«settore della pesca»: il sottosettore delle catture, compresi armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, nonché tra l'altro trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili;
3)
«altri gruppi di interesse»: tra l'altro gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:585:oj#art-1