Art. 8
In vigore dal 15 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(2) GU L 67 del 5.3.2004, pag. 24.
(3) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/502/CE (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62).
(4) Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, quarta edizione, agosto 2000.
ALLEGATO I
Stato membro
Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Germania
Tutte le regioni
ALLEGATO II
Stato membro
Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca
Tutte le regioni
Italia
Provincia di Bolzano
Austria
Tutte le regioni
Finlandia
Tutte le regioni
Svezia
Tutte le regioni
ALLEGATO III
Azienda indenne da BHV-1
1.
Un’azienda di bovini è considerata indenne dall’infezione da BHV-1 se soddisfa le seguenti condizioni:
1.1.
nell’azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi 6 mesi e nessuno dei bovini presenti nell’azienda presenta sintomi clinici riconducibili all’infezione da BHV-1;
1.2.
sono stati introdotti nell’azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell’allegato II o da aziende indenni da BHV-1 e i bovini dell’azienda hanno avuto contatti unicamente con bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell’allegato II o da aziende indenni da BHV-1;
1.3.
le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE ottenuto da tori sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), o sono state montate da tori provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell’allegato II o da aziende indenni da BHV-1.
1.4.
Nell’azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta:
1.4.1.
un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti i bovini maschi e femmine di età superiore a 9 mesi utilizzati per l’allevamento o ad esso destinati;
1.4.2.
un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni individuali di latte o su un insieme di campioni di latte provenienti da non più di 5 animali, prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti gli animali in lattazione, e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati a un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l’allevamento o ad esso destinati;
1.4.3.
nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno 3 campioni di latte raccolti, a seconda delle specifiche dell’esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali ad un intervallo di almeno 3 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l’allevamento o ad esso destinati;
1.4.4.
tutti i bovini dell’azienda provengono da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell’allegato II o da aziende indenni da BHV-1.
2.
Un’azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV-1 se:
2.1.
le condizioni di cui ai paragrafi da 1.1 a 1.3 continuano ad essere soddisfatte; e
2.2.
nell’azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta:
2.2.1.
tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c), effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;
2.2.2.
l’esame sierologico per la ricerca di anticorpi conto BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno un campione individuale di latte o su un insieme di campioni di latte ottenuti da non più di 5 animali, prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi da tutti gli animali in lattazione, e tutte le femmine non in lattazione e i maschi di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c), effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;
2.2.3.
nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, l’esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno 2 campioni di latte raccolti, a seconda delle specifiche dell’esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali ad intervalli non inferiori a 3 e non superiori a 12 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi a intervalli non superiori a 12 mesi.
3.
La qualifica di indenne da BHV-1 per un’azienda di bovini è sospesa qualora, durante gli esami di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.3, un animale reagisca positivamente a una prova per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c).
4.
La qualifica di indenne sospesa conformemente al paragrafo 3 è riattribuita, a decorrere da non meno di 30 giorni dalla rimozione degli animali sieropositivi, soltanto dopo che un esame sierologico è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, in due occasioni a un intervallo di almeno 2 mesi, comprendente una prova sierologica per la ricerca di anticorpi conforme all’, paragrafo 1, lettera c), di tutti i bovini presenti nell’azienda effettuata su campioni di sangue o, nel caso di vacche in lattazione, una prova per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 effettuata su campioni individuali di latte o su insiemi di campioni provenienti da non più di 5 animali.
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