Art. 3
In vigore dal 15 lug 2004
1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri indenni dalla rinotracheite bovina infettiva ed elencati nell'allegato II soddisfano le seguenti garanzie complementari:
a)
sono conformi alle garanzie complementari previste all', paragrafo 1, lettere a) e b);
b)
sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena di cui all', paragrafo 1, lettera b), con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento al fine di rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1;
c)
non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.
2. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato II sono trasferiti direttamente al macello di destinazione, in conformità dell', primo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.
3. Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:
a)
dopo il primo trattino: «IBR»;
b)
dopo il secondo trattino: « della decisione 2004/558/CE della Commissione».
Storico versioni
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