Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 2004
1.   I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli elencati nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri che figurano nell'allegato I soddisfano almeno le seguenti garanzie complementari: a) provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva negli ultimi 12 mesi; b) sono stati isolati in un impianto di quarantena riconosciuto dall'autorità competente nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e, nello stesso periodo, tutti i bovini presenti nel medesimo impianto non hanno manifestato segni clinici della rinotracheite bovina infettiva; c) sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena, con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi: i) nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 oppure; ii) nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare la spedizione di bovini ad aziende situate nelle regioni elencate nell'allegato I, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) sono originari di uno Stato membro elencato nell'allegato I e provengono da aziende indenni da BHV-1 che soddisfano almeno i requisiti fissati nell'allegato III; b) sono destinati alla produzione di carne e soddisfano i requisiti seguenti: i) i bovini: — provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III, oppure — discendono da femmine vaccinate e regolarmente rivaccinate, oppure — sono stati regolarmente vaccinati e rivaccinati secondo le istruzioni del produttore con un vaccino deleto nella glicoproteina E, oppure — sono stati sottoposti nello Stato membro di origine, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione; e ii) sono trasportati, senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, in un'azienda la cui situazione sanitaria rispetto al virus VHB-1 è ignota, ubicata nello Stato membro di destinazione di cui all'allegato I, dove, secondo il programma nazionale approvato di eradicazione, gli animali sono ingrassati al chiuso e dalla quale possono essere solo trasportati direttamente al macello; c) gli animali provengono da aziende in cui tutti i bovini di età superiore a 15 mesi sono stati vaccinati e regolarmente rivaccinati e tutti gli animali di età superiore a 9 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 a intervalli di non più di 12 mesi e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), punto i), effettuato su campioni di sangue prelevati nei 14 giorni precedenti la spedizione; d) gli animali provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III, situate in uno Stato membro in cui la rinotracheite bovina infettiva è una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria e intorno alle quali, in un raggio di 5 km, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche di infezione da BHV-1 negli ultimi 30 giorni e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione. 3.   I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato I sono trasportati direttamente al macello di destinazione o ad un centro di raccolta riconosciuto, da dove sono trasferiti al macello, conformemente all', secondo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati. 4.   Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni: a) dopo il primo trattino: «IBR»; b) dopo il secondo trattino: «, paragrafo …, lettera …, della decisione 2004/558/CE della Commissione».
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