Art. 6

Art. 6

In vigore dal 15 lug 2004
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42. (2)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1. (3)  GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.
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