Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 lug 2004
1.   La Comunità versa una prima rata pari al 50 % della partecipazione finanziaria di cui agli allegati I e II. 2.   Una seconda rata sarà versata nel 2005, una volta che la Commissione abbia ricevuto e approvato la relazione finanziaria e la relazione tecnica, come stabilito all’, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.
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