Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 lug 2004
1.   La Germania provvede affinché MobilCom AG e tutte le imprese del gruppo chiudano i loro sportelli di vendita diretta on-line di contratti di telefonia mobile con MobilCom per un periodo di sette mesi, impedendo che siano stipulati nuovi contratti di telefonia mobile (con formula prepagata e/o abbonamento) con MobilCom AG e le imprese del suo gruppo attraverso questo canale di vendita. Questa misura lascia impregiudicata la vendita di contratti di telefonia mobile di altri operatori attraverso le pagine web di Freenet.de AG. 2.   La Germania provvede affinché, per tutta la durata della chiusura degli sportelli di vendita on-line, sia sospesa la vendita di contratti di telefonia mobile con MobilCom attraverso le pagine web dei negozi di MobilCom e affinché MobilCom AG e le imprese del gruppo non adottino altre misure per eludere il suddetto vincolo. 3.   Durante il periodo di chiusura, di cui al paragrafo 1, è possibile informare i clienti attraverso apposite pagine web della temporanea impossibilità di stipulare nuovi contratti di telefonia mobile on-line. MobilCom può tuttavia riportare nel proprio sito Internet gli indirizzi di agenti di vendita ai quali gli utenti possono rivolgersi per ottenere la prestazione desiderata. Si deve garantire che il cliente non sia rinviato automaticamente ad un agente di vendita mediante un link diretto. 4.   La Germania provvede affinché si dia esecuzione alla chiusura degli sportelli di vendita on-line entro due mesi dall'adozione della presente decisione della Commissione.
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