Art. 1 · La decisione 2003/828/CE è così modificata:

Art. 1

La decisione 2003/828/CE è così modificata:

In vigore dal 13 lug 2004
1) L', paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente: «1.   Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni stabilite all'allegato II oppure che, nel caso della Spagna, della Francia e dell'Italia, rispettino le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3. 2.   In Spagna, Francia ed Italia l'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora: a) gli animali provengano da un gregge vaccinato conformemente al programma adottato dall’autorità competente; b) alla data di spedizione gli animali siano vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi presenti o eventualmente presenti in una zona di origine importante sul piano epidemiologico; c) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes imicola adulti». 2) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.
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