Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). (2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/50/CE del Consiglio (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51). (3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45). (4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52). ALLEGATO I ALLEGATO II
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