Art. 4
In vigore dal 9 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/50/CE del Consiglio (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51).
(3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).
ALLEGATO I
ALLEGATO II
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:554:oj#art-4