Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 lug 2004
La banda di frequenze a 79 GHz dello spettro radio è designata e messa a disposizione delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli non appena possibile e non più tardi del 1o gennaio 2005, senza interferenza e senza protezione. Il valore massimo della densità di potenza media deve essere pari a – 3 dBm/MHz di potenza isotropa equivalente irradiata (EIRP), associata ad un valore di picco limitato a 55 dBm EIRP. Il valore massimo della densità di potenza media irradiata al di fuori del veicolo dovuta al funzionamento del radar a corto raggio, non deve superare il valore di – 9 dBm/MHz di EIRP.
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