Art. 2
Ai fini delle presente decisione:
In vigore dal 8 lug 2004
a)
per «banda di frequenze a 79 GHz dello spettro radio» si intende la gamma di frequenze compresa tra 77 e 81 gigahertz;
b)
per «apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli» si intendono le apparecchiature radar montate nei veicoli stradali utilizzate per applicazioni di attenuazione delle collisioni e di sicurezza del traffico;
c)
per funzionamento «senza interferenza e senza protezione» si intende che non si possono causare interferenze nocive agli altri utilizzatori della banda di frequenze e non si possono esigere protezioni da interferenze nocive provenienti da operatori di altri sistemi o servizi che funzionano nella stessa banda.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:545:oj#art-2