Art. 9
Modalità di applicazione
In vigore dal 7 lug 2004
Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono elaborate in coordinamento con le direzioni generali ed i servizi equiparati e sono adottate dal segretario generale della Commissione di concerto con il direttore generale competente per l’informatica nell’ambito della Commissione.
Esse sono regolarmente aggiornate in base all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e in seguito ai nuovi obblighi incombenti alla Commissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:563:oj#art-9