Art. 9 · Modalità di applicazione

Art. 9

Modalità di applicazione

In vigore dal 7 lug 2004
Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono elaborate in coordinamento con le direzioni generali ed i servizi equiparati e sono adottate dal segretario generale della Commissione di concerto con il direttore generale competente per l’informatica nell’ambito della Commissione. Esse sono regolarmente aggiornate in base all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e in seguito ai nuovi obblighi incombenti alla Commissione.
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