Art. 2
Campo d’applicazione
In vigore dal 7 lug 2004
Le presenti disposizioni si applicano ai documenti elettronici e digitalizzati che siano formati o ricevuti dalla Commissione e che siano tenuti dalla stessa.
Esse possono applicarsi, in via convenzionale, ai documenti elettronici e digitalizzati tenuti da altri organi cui è demandata l’attuazione di specifiche politiche comunitarie o ai documenti scambiati nell’ambito delle reti telematiche tra amministrazioni cui partecipi la Commissione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:563:oj#art-2-3