Art. 2 · Campo d’applicazione

Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 7 lug 2004
Le presenti disposizioni si applicano ai documenti elettronici e digitalizzati che siano formati o ricevuti dalla Commissione e che siano tenuti dalla stessa. Esse possono applicarsi, in via convenzionale, ai documenti elettronici e digitalizzati tenuti da altri organi cui è demandata l’attuazione di specifiche politiche comunitarie o ai documenti scambiati nell’ambito delle reti telematiche tra amministrazioni cui partecipi la Commissione.
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