Art. 10 · Applicazione nei servizi

Art. 10

Applicazione nei servizi

In vigore dal 7 lug 2004
Ciascun direttore generale o capo servizio prende le misure necessarie affinché i documenti, le procedure ed i sistemi elettronici di cui è responsabile siano conformi alle norme stabilite dalle presenti disposizioni e dalle relative modalità di applicazione.
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