Art. 4
In vigore dal 5 lug 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
L'UCRAINA,
dall'altra,
in seguito insieme denominate «parti partecipanti»,
TENUTO CONTO:
—
dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 29 settembre 2003, dell’azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1), ai sensi della quale gli Stati aderenti sono invitati ed altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima»,
—
dell'invito all'Ucraina a partecipare all'EUPOL «Proxima»,
—
del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del capo della missione di polizia e del comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione dell'Ucraina all'EUPOL «Proxima»,
—
della decisione del Comitato politico e di sicurezza del 10 febbraio 2004 di accettare il contributo dell'Ucraina all'EUPOL «Proxima»,
—
dell’accordo concluso in data 11 dicembre 2003 tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPOL «Proxima»,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:810:oj#art-4