Art. 3 · Informazioni classificate

Art. 3

Informazioni classificate

In vigore dal 5 lug 2004
1.   L'Ucraina adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (3), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima». 2.   Qualora l'Unione europea e l'Ucraina abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'EUPOL «Proxima».
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