Art. 4 · Personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima»

Art. 4

Personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima»

In vigore dal 5 lug 2004
1.   La Confederazione svizzera garantisce che il personale da esso distaccato presso l'EUPOL «Proxima» effettui la propria missione conformemente: — alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC e alle successive modifiche di cui all', paragrafo 1 del presente accordo, — al piano operativo, — alle misure di attuazione. 2.   La Confederazione svizzera informa a tempo debito il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPOL «Proxima». 3.   Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» fornisce una copia di tale certificazione di idoneità. 4.   Gli operatori di polizia distaccati indossano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPOL «Proxima».
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