Art. 3
In vigore dal 2 lug 2004
La Danimarca e la Svezia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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