Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 lug 2004
La Danimarca e la Svezia sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).
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