Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 2004
In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 e sino alla fine del periodo transitorio stabilito in detto articolo, il transito attraverso il territorio della Svezia di animali da compagnia delle specie di cui alla parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003 tra l’isola di Bornholm e le altri parti del territorio della Danimarca è autorizzato alle condizioni convenute tra i due Stati membri.
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