Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7). (2)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1. (3)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).
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