Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 lug 2004
Fatto salvo il disposto dell’articolo 25, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003, fino al 1o ottobre 2004 gli Stati membri consentono l’ingresso sul rispettivo territorio di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I di detto regolamento, conformemente alle norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004.
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