Art. 1
In vigore dal 30 giu 2004
Gli aiuti di Stato che la Germania ha concesso al gruppo Herlitz, in forma di un aiuto di salvataggio e di un aiuto per la ristrutturazione, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:878:oj#art-1