Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 2004
La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione. Essa si applica fino al 14 luglio 2005. Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2004. Per il Comitato politico e di sicurezza Il Presidente D. KELLEHER (1)  GU L 228 del 29.6.2004, pag. 21.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:540:oj#art-2