Art. 9
In vigore dal 30 giu 2004
Il Belgio informa la Commissione, entro due mesi decorrenti dalla notificazione della presente decisione, delle misure che ha adottato per rendere la legge-programma del 2 agosto 2002 conforme alla presente decisione e per procedere, ove occorra, al rimborso degli aiuti incompatibili che siano stati illegalmente concessi in applicazione della suddetta legge-programma. L’interesse deve essere calcolato secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (46), in particolare dei suoi .
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