Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 giu 2004
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente J. WALSH (1)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84. ALLEGATO « ALLEGATO II LIMITI QUANTITATIVI — UCRAINA (in tonnellate) Anno Prodotti 2004 SA Prodotti laminati piatti SA1 Arrotolati 62 037 SA2 Lamiera pesante 200 104 SA3 Altri prodotti laminati piatti 66 608 SB Prodotti lunghi SB1 Barre 12 481 SB2 Vergella 66 828 SB3 Altri prodotti lunghi 122 170 »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:521:oj#art-2