Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 giu 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 del 1.7.1996, pag. 1). (3)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/469/CE. (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 7).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:517:oj#art-4