Art. 1
In vigore dal 10 giu 2004
In caso di entrata in vigore di una soluzione globale della questione di Cipro, si applicano, in deroga all'articolo 190, paragrafo 3, del trattato CE, nonché all'articolo 5, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, dell'Atto del 1976, le disposizioni seguenti:
a)
il mandato dei rappresentanti del popolo cipriota eletti al Parlamento europeo scade all'apertura della prima sessione del Parlamento europeo tenuta dopo le elezioni di cui alla lettera b);
b)
si tengono nell'intera isola di Cipro elezioni straordinarie ai fini dell'elezione dei rappresentanti del popolo cipriota al Parlamento europeo per il restante periodo della legislatura 2004–2009 o eventualmente di una successiva legislatura europea; tali elezioni si svolgono la domenica successiva alla fine di un periodo di quattro mesi dall'adozione da parte del Consiglio, conformemente all', paragrafo 2, del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, della prima decisione relativa alla revoca della sospensione dell'applicazione dell'acquis;
c)
il mandato dei membri del Parlamento europeo eletti nelle elezioni di cui alla lettera b) inizia all'apertura della prima sessione del Parlamento europeo tenuta dopo le elezioni di cui alla lettera b) e scade all'apertura della prima sessione del Parlamento europeo tenuta dopo le elezioni successive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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