Art. 9 · Eliminazione delle doppie imposizioni

Art. 9

Eliminazione delle doppie imposizioni

In vigore dal 2 giu 2004
1.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta da parte di un agente pagatore in Svizzera, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta. Se l'importo della ritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, sull'ammontare lordo degli interessi sul quale la ritenuta è stata prelevata, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa a quest'ultimo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. 2.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo e lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta per tali imposte e ritenute secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, dette altre imposte e ritenute vengono imputate prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accetta, quali idonei elementi di prova dell'assoggettamento all'imposta o ritenuta, i certificati rilasciati dagli agenti pagatori svizzeri, fermo restando che l'autorità competente dello Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale è abilitata a ottenere dall'autorità competente della Svizzera gli opportuni accertamenti sulle informazioni riportate nei certificati rilasciati dagli agenti pagatori svizzeri. 3.   Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale può sostituire il meccanismo di credito d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 con un rimborso della ritenuta di cui all'.
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