Art. 6
Definizione dell'agente pagatore
In vigore dal 2 giu 2004
Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» in Svizzera si intendono le banche a norma della legislazione bancaria svizzera, gli operatori in titoli a norma della legislazione federale sulle attività di borsa e di negoziazione di titoli, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Svizzera, le società di persone, le stabili organizzazioni di società estere, che, anche occasionalmente, nell'esercizio delle loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono attivi patrimoniali appartenenti a terzi, ovvero semplicemente effettuano o attribuiscono un pagamento di interessi.
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