Art. 5 · Identità e residenza dei beneficiari effettivi

Art. 5

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

In vigore dal 2 giu 2004
Per determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo, quale viene definito all', l'agente pagatore annota cognome, nome, indirizzo e residenza in conformità delle disposizioni di legge della Confederazione svizzera sul riciclaggio di denaro. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso dagli Stati membri o dalla Svizzera, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato Membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:911:oj#art-5-9