Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 giu 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo, il memorandum d’intesa e lo scambio di lettere di cui all’, paragrafo 2, dell’accordo e di cui al memorandum d’intesa, allo scopo di impegnare la Comunità.
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