Art. 17 · Firma, entrata in vigore e durata di validità

Art. 17

Firma, entrata in vigore e durata di validità

In vigore dal 2 giu 2004
1.   Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l'un l'altra l'avvenuto completamento di tali procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica. 2.   Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali della Svizzera e degli obblighi di cui alla legislazione comunitaria che loro incombono riguardo alla conclusione di accordi internazionali, e fatte salve le disposizioni dell', la Svizzera e, ove appropriato, la Comunità europea provvedono all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o gennaio 2005 e si notificano l'un l'altra l'avvenuta attuazione e applicazione. 3.   Il presente accordo rimane in vigore fino a quando non viene denunciato da una parte contraente. 4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra. In tal caso, l’accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data della notifica.
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