Art. 12 · Consultazioni

Art. 12

Consultazioni

In vigore dal 2 giu 2004
Qualora sorgano controversie tra l'autorità competente della Svizzera e una o più delle altre autorità competenti di cui all' del presente accordo sull’interpretazione o sull’applicazione di tale accordo, le autorità competenti interessate si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative.
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